Sez. 3, Sentenza n. 698 del 28/01/1984 (Rv. 432953 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - TRASFERIMENTO - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO NEL P.R.A. - FUNZIONE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INVESTIMENTO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL PRESUNTO PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO INVESTITORE - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITÀ CON OGNI MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITÀ.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - TRASFERIMENTO - TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VENDITA DI AUTOVEICOLO NEL P.R.A. - FUNZIONE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA INVESTIMENTO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL PRESUNTO PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO INVESTITORE - CONTESTAZIONE DI TALE QUALITÀ CON OGNI MEZZO ISTRUTTORIO - AMMISSIBILITÀ.*
La trascrizione dell'atto di vendita di autoveicolo nel P.R.a., ai sensi dell'art. 6 R.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento di proprietà, ma soltanto un mezzo di pubblicità e di tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, potendo il veicolo essere alienato con la semplice Forma verbale, di cui può darsi dimostrazione con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici. Conseguentemente colui che, figurando dal pubblico registro automobilistico come proprietario dell'autoveicolo investitore, sia convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, può contestare con ogni mezzo istruttorio la sua presunta qualità di dominus al fine di sottrarsi alla conseguente responsabilità. (V 865/81, mass n 411361; (V 2415/78, mass n 391818; (V 0503/78, mass n 389800; (V 2527/69, mass n 342094).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)