Sez. L, Sentenza n. 10924 del 12/11/1990 (Rv. 469741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - RETTIFICAZIONE DELLE PENSIONI PER ERRORE - IRRIPETIBILITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - RETTIFICAZIONE DELLE PENSIONI PER ERRORE - IRRIPETIBILITÀ - LIMITI.*
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - il quale dispone, al primo comma, che le pensioni ivi indicate "possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in Sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", aggiungendo, al secondo comma, che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" - ha abrogato tacitamente, per incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, la precedente norma dell'art. 80, comma terzo, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto ha riconosciuto agli enti previdenziali la facoltà di provvedere alla correzione, o all'annullamento totale o parziale, di qualsiasi provvedimento contenente un errore od una inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto, ed ha esteso la irripetibilità indistintamente a tutte le somme indebitamente erogate con il solo limite del dolo dell'interessato. Pertanto la norma citata, mentre non trova applicazione ove l'i.N.P.S. abbia già provveduto al recupero delle somme indebitamente riscosse dall'assicurato, è invece applicabile, quale ius superveniens, ogni qualvolta risulti che, sebbene il provvedimento di rettifica della pensione liquidata illegittimamente sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, l'indebito non sia stato ancora recuperato. (V 6149/90, mass n 467823; (Conf 4805/89, mass n 464193).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 15, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 15, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)