Sez. L, Sentenza n. 6601 del 29/03/2005 (Rv. 580388 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Procedimenti disciplinari di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - Legge n. 97 del 2001 - Applicabilità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE
I procedimenti disciplinari contemplati dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche se non costituiscono procedimenti amministrativi essendo condotti dalle pubbliche amministrazioni con i poteri propri del datore di lavoro privato, rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 97 del 2001, che disciplina i rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stanti l'ambito di applicazione della legge e la sua "ratio" e rilevando, con riferimento alla locuzione "pubbliche autorità" presente nell'art. 653 cod. proc. pen., novellato dalla legge suddetta, la qualità del soggetto e non le caratteristiche dell'attività svolta in relazione alla responsabilità disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/2001 num. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)