Sez. 2, Sentenza n. 6645 del 15/06/1993 (Rv. 482782 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Prestazioni professionali rese davanti ai giudici amministrativi - Liquidazione delle competenze professionali - Procedimento di liquidazione previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione
Non può farsi luogo allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi a favore degli Avvocati e Procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile, previsto dall'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 nell'ipotesi di prestazioni professionali rese davanti ai giudici amministrativi. Ne discende che la decisione, anche se emessa in forma di ordinanza, a seguito dell'irrituale adozione del rito speciale, assume valore di sentenza, impugnabile con l'appello e non con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)