Sez. 2, Sentenza n. 3603 del 27/03/1995 (Rv. 491442 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Prestazioni rese dall'avvocato davanti al tribunale amministrativo regionale - Liquidazione delle competenze professionali - decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale ordinario - Opposizione - Trattazione con il rito ordinario e decisione con sentenza - Necessità - Decisione emessa con ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale - Valore di sentenza - Soggezione agli ordinari mezzi di impugnazione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione di competenze professionali di avvocato per prestazioni rese davanti al tribunale amministrativo regionale, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale ordinario non può essere trattata con il rito camerale di cui agli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e non può essere decisa con ordinanza, ma deve svolgersi secondo il rito ordinario ed essere decisa con sentenza. Ne consegue che il provvedimento impugnato, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della speciale procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto ai mezzi ordinari di impugnazione, ossia, propriamente, all'appello.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)