Sez. 1, Sentenza n. 12951 del 09/06/2014 (Rv. 631499 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Notifica della sentenza da parte della cancelleria entro il giorno successivo il suo deposito - Necessità - Riferimento alle conoscenze a disposizione in quel momento - Successiva dichiarazione di domicilio comunicata dal curatore - Nullità della notificazione - Esclusione - Fattispecie in tema di appello avverso la sentenza di fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE
L'art. 17, primo comma, legge fall., nel testo applicabile "ratione temporis", nel disporre che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto in sede prefallimentare, comporta che la cancelleria non deve attendere l'accettazione della carica da parte del curatore e l'acquisizione, da parte sua, dell'eventuale variazione della residenza o del domicilio che il fallito è tenuto a comunicare, ai sensi dell'art. 49 legge fall., dopo la notificazione della sentenza di fallimento. Ne consegue che è valida la notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dalla cancelleria al liquidatore della fallita ex art. 143 cod. proc. civ., senza tenere conto della dichiarazione di domicilio resa successivamente da quest'ultimo in sede di interrogatorio al curatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sull'erroneo presupposto della nullità della notifica della sentenza medesima a cura della cancelleria).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 com. 1, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)