Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005 (Rv. 585703 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Termine breve per la proposizione di opposizione da parte del debitore dichiarato fallito - Decorrenza - Comunicazione ai sensi dell'art. 17 legge fall. al fallito personalmente e non al suo procuratore costituito - Nullità - Sussistenza - Conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di "dies a quo" del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all'art. 170, comma primo, cod. proc. civ., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto - e dunque il procuratore, se è stato nominato - cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)