Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 06/02/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201974 - 01
Produzione, commercio e consumo - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Vietate | D.Lgs. n. 109 del 1992 - Abrogazione del d.P.R. n. 322 del 1982 e solo delle norme incompatibili in materia di pubblicità dei prodotti alimentari - Abrogazione dell'art. 13 legge n. 283 del 1962 - Esclusione - Pubblicità ingannevole dei prodotti di erboristeria - Depenalizzazione - Esclusione - Integrazione della contravvenzione di cui all'art. 13 legge n. 283 del 1962 - Requisiti necessari.
Produzione, commercio e consumo - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Vietate
La disciplina contemplata dal d.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 concerne solo l'etichettatura delle sostanze alimentari ed il successivo decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109 ha abrogato il d.P.R. n. 322 del 1982 e solo le norme incompatibili in materia di pubblicità dei prodotti alimentari, fra cui non vi è l'art. 13 legge 30 aprile 1962 n. 283. Pertanto non è stata depenalizzata la violazione prevista dall'art. 13 citata legge, che riguarda la pubblicità, ingannevole attuata attraverso accorgimenti tali da sorprendere la buona fede degli acquirenti circa la natura, la sostanza, le qualità, le proprietà nutritive ovvero gli effetti medicamentosi degli alimenti posti in commercio, fra i quali occorre includere i prodotti di erboristeria in assenza di una specifica differenziata normativa al riguardo, in quanto ai fini della integrazione della contravvenzione di cui all'art. 13 legge n. 283 del 1962 occorre accertare se la vanteria si estrinseca nella indicazione non già di una mera efficacia favorevole alla salute dei consumatori, ma di una specifica funzione terapeutica o medicamentosa.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, DPR 18/05/1982 num. 322, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)