Sez. 3, Sentenza n. 137 del 21/01/1997 Cc. (dep. 08/03/1997) Rv. 207772 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE | Art.13 legge n.283 del 1962 - Previsione come reato della vendita di sostanze alimentari con nomi o altre indicazioni ingannevoli - Costituisce ancora reato - Fattispecie.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - IN GENERE
In tema di pubblicità ingannevole, non può ritenersi che l'art.13 legge 30 aprile 1962, n.283, nella parte in cui prevede come reato la vendita di sostanze alimentari con nomi o altre indicazioni ingannevoli, non costituisce più un illecito penale a seguito di quanto disposto dagli artt. 2, 18 e 29 D.L.G. 27 gennaio 1992, n. 109. (Nella specie la S.C. ha osservato che l'art.13 legge n.283 del 1962 prevede un reato a fattispecie plurime, per cui è punita sia la vendita di sostanze alimentari con nomi o denominazioni tali da indurre in errore l'acquirente sulle qualità del prodotto, sia la pubblicità della sostanza alimentare che sia parimenti ingannevole: tale ultima ipotesi fattuale è disciplinata dall'art.2 D.L.G. n.109 del 1992, il quale, come è precisato nella rubrica dell'articolo stesso, si occupa della pubblicità riguardante le sostanze alimentari e vieta quella che sia idonea a trarre in inganno l'acquirente in ordine alle qualità o altre caratteristiche del prodotto, sicché l'art.13 legge n.283 del 1962, nella parte in cui prevede la pubblicità ingannevole, deve ritenersi abrogato in forza di quanto disposto dall'art.29 D.L.G. n.109 del 1992, poiché lo stesso fatto è disciplinato e sanzionato come illecito amministrativo dagli artt. 2 e 18 dello stesso decreto).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)