diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1767 del 18/03/1982 (Rv. 419620 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO NON COMUNICATO ALL'APPELLANTE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15 DEL 14 GENNAIO 1977 - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419620-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DAL DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO NON COMUNICATO ALL'APPELLANTE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15 DEL 14 GENNAIO 1977 - OPERATIVITÀ.*

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma ne comporta l'eliminazione ex tunc dal sistema legislativo vigente e la disapplicazione, anche d'ufficio e dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, rispetto ai rapporti non ancora esauriti regolati da tale norma. Pertanto, poiché nel nuovo rito del lavoro la decadenza dall'appello è impedita dal deposito in cancelleria del relativo ricorso (nel termine di cui agli artt. 434, secondo comma, o 327 cod. proc. civ.), la mancata notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione entro il termine (ordinatorio) di dieci giorni dalla data, del deposito di tale provvedimento, non comunicato all'appellante, non osta all'operatività, in tale controversia, della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 14 gennaio 1977, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ. nella parte in cui non dispone che il decreto di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine di dieci giorni stabilito per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto anzidetto. (V 5054/79, mass n 401703).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)