Sez. L, Sentenza n. 5054 del 03/10/1979 (Rv. 401703 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - TERMINE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - FISSAZIONE DI UNA NUOVA UDIENZA - POTERE DOVERE DEL GIUDICE DI APPELLO - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - TERMINE.*
Nel processo di lavoro l'appello e ritualmente e tempestivamente proposto con il deposito del relativo ricorso in cancelleria ai sensi del secondo comma dell'art 434 cod proc civ anche quando sia successivamente mancata la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. In tale ipotesi, pertanto, il giudice di appello ha il potere-dovere di provvedere alla fissazione di una nuova udienza di discussione e l'appellante puo procedere alla pertinente notificazione di tale provvedimento in uno al suo ricorso, dunque con il rispetto del termine perentorio del terzo comma dell'art 435 citato in favore della controparte, destinataria del gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)