Sez. 5 - , Sentenza n. 19329 del 18/07/2019 (Rv. 654523 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell'I.V.A. - Esclusione - Per il periodo fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Natura tributaria della tariffa fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
La tariffa di igiene ambientale, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura tributaria, attesa l'assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sicche´ non e` assoggettabile ad IVA, la quale mira a colpire la capacita` contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)