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Sez. L, Sentenza n. 4668 del 21/04/1993 (Rv. 481946 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Prova dell'effettiva prestazione - Onere del lavoratore - Liquidazione del compenso in base a criteri di mera equità - Inammissibilità - Quantificazione del numero delle ore rivendicate dal dipendente - Ricorso ai predetti criteri - Divieto.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481946-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

Spetta al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro straordinario, senza che il relativo compenso (che la legge determina secondo il criterio della maggiorazione della retribuzione ordinaria) possa essere liquidato in base a criteri di mera equità, ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione del numero delle ore (di lavoro straordinario) rivendicate dal dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)