Sez. L, Sentenza n. 9231 del 01/09/1995 (Rv. 493855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro straordinario - Prova testimoniale - Attendibilità - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguamente motivato e privo di errori logici o giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)