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Sez. L, Sentenza n. 9231 del 01/09/1995 (Rv. 493855 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Lavoro straordinario - Prova testimoniale - Attendibilità - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493855-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguamente motivato e privo di errori logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)