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Sez. 5, Sentenza n. 4717 del 26/02/1986 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172924 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - IMPUTATO DETENUTO - CONDOTTA MINACCIOSA - NEI CONFRONTI DI ALTRO DETENUTO - EFFETTO - CHIUSURA IN CELLA DELL'ALTRO DETENUTO - CONDOTTA IDONEA AL SEQUESTRO - DOLO GENERICO - AI FINI DEL REATO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172924-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - IMPUTATO DETENUTO - CONDOTTA MINACCIOSA - NEI CONFRONTI DI ALTRO DETENUTO - EFFETTO - CHIUSURA IN CELLA DELL'ALTRO DETENUTO - CONDOTTA IDONEA AL SEQUESTRO - DOLO GENERICO - AI FINI DEL REATO - SUFFICIENZA.*

Si configura il delitto di sequestro di persona nel comportamento minaccioso dell'imputato, il quale detenuto consegna, in virtù di tale comportamento, l'effetto di privare un altro detenuto della libertà personale, intesa come libera scelta del luogo ove restare, al punto che la vittima lo segua rassegnata nella sua cella per essere sottoposto a vessazioni fisiche e morali. Infatti, l'elemento psicologico del delitto in esame consiste nella coscienza e volontà di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà di muoversi nello spazio, anche se delimitato, e non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)