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Sez. 6, Sentenza n. 1454 del 16/02/1989 Ud. (dep. 01/02/1990) Rv. 183180 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183180-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*

Il reato di sequestro di persona non richiede un dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica intesa come libertà di locomozione. (Conf mass n 172924; (Conf mass n 170624; (Conf mass n 169403 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)