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Sez. 2, Sentenza n. 1549 del 07/05/1969 (Rv. 340420 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - ILLICEITA DEL MOTIVO - NULLITA - CONDIZIONI - MERA CONOSCENZA DEL MOTIVO - INSUFFICIENZA - COMUNANZA DEL MOTIVO - NECESSITA*
Stato
decisa il 1969-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340420-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - ILLICEITA DEL MOTIVO - NULLITA - CONDIZIONI - MERA CONOSCENZA DEL MOTIVO - INSUFFICIENZA - COMUNANZA DEL MOTIVO - NECESSITA*

Perche un contratto possa essere dichiarato nullo per illiceita del motivo, non basta che il motivo illecito di una delle parti sia conosciuto dall'altra, quando questa abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo, ma e, invece, necessario che il motivo illecito sia il solo che abbia determinato la formazione dell'intento negoziale di entrambi i contraenti. (Conf. 2950-66, massima n.325557 2785-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)