Sez. 3, Sentenza n. 2453 del 24/07/1971 (Rv. 353442 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - ILLICEITA DEL MOTIVO - RILEVANZA AI FINI DELLA NULLITA DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - CHE SIA STATO IL SOLO MOTIVO PER ENTRAMBI I CONTRAENTI.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - MOTIVO - ILLICEITA DEL MOTIVO - RILEVANZA AI FINI DELLA NULLITA DEL CONTRATTO - PRESUPPOSTO - CHE SIA STATO IL SOLO MOTIVO PER ENTRAMBI I CONTRAENTI.*
Il motivo illecito importa, a norma dell'art 1345 cod civ, la nullita del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza. Pertanto, l'illiceita del motivo di una delle parti non determina la nullita del contratto, qualora l'altra parte, pur essendone a conoscenza, abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo. (V 1549'69, mass n 340420' 46'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)