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Sez. 1, Sentenza n. 5706 del 23/10/1980 (Rv. 409548 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DEL DIVORZIO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409548-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA DEL DIVORZIO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA AD OPERA DELL'ALTRA PARTE IN ORDINE ALL'ASSEGNO DI DIVORZIO - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale, prevista dall'art 334 cod proc civ, che puo essere proposta anche se per la parte sia decorso il termine o essa abbia fatto acquiescenza alla sentenza, non e ammessa quando il relativo interesse sorga non dall'impugnazione principale proposta dalla controparte, ma direttamente ed autonomamente dalla sentenza impugnata. Pertanto, proposta da una parte impugnazione avverso la decisione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e inammissibile l'impugnazione incidentale proposta oltre i termini fissati dagli artt 326 e 327 cod proc civ dalla controparte per violazione dei criteri stabiliti dalla legge per la Determinazione dell'assegno di divorzio, trattandosi di capo autonomo della decisione non investito dalla impugnazione principale. (V 5176/78, mass n 394921, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)