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Sez. 2, Sentenza n. 675 del 05/02/1982 (Rv. 418453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'impugnazione incidentale prevista dall'art. 334 cod. proc. civ., che può essere proposta anche se la parte abbia lasciato vanamente trascorrere il termine o abbia fatto acquiescenza alla sentenza, non è ammissibile quando il relativo interesse sorga, non dalla impugnazione principale proposta dalla controparte, ma direttamente ed autonomamente dalla sentenza impugnata. (V 1189/81, mass n 411755; (V 507/81, mass n 410984; (V 5706/80, mass n 409548).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)