Sez. 1, Sentenza n. 11634 del 15/10/1999 (Rv. 530669 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Rapporti tributari non ancora definiti all'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 - Benefici previsti per l'acquisto della prima casa dalle leggi 168 del 1982 e 118 del 1985 - Cumulo - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
I benefici finalizzati ad incoraggiare l'acquisto della prima casa, previsti dalle leggi 168 del 1982 e 118 del 1985, sono cumulabili anche con riferimento a rapporti tributari non ancora definiti all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la quale all'art. 7, nono comma, stabilisce che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982 n. 168", precisando al decimo comma che "le disposizioni di cui al nono comma si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge".
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 488 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)