Sez. 5, Sentenza n. 10889 del 10/07/2003 (Rv. 564961 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - D.L. n. 12 del 1985, convertito dalla legge n. 118 del 1985 - Presupposti - Acquisto a titolo oneroso - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a presunzione di gratuità ex art. 25 d.P.R. n. 634 del 1972, per acquisto oneroso intervenuto tra padre e figlio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, si applicano soltanto ai trasferimenti, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso, effettuati a titolo oneroso. Tale interpretazione risulta sia dalle finalità perseguite dalla legge n. 118 del 1985 sia dal tenore letterale della disposizione, che non è suscettibile di interpretazione analogica in quanto norma agevolativa. (Fattispecie relativa a trasferimento <a titolo oneroso>, tra padre e figlio, qualificato come gratuito per la presunzione di liberalità, di cui all'art. 25 d.P.R. n. 634 del 1972, applicabile <ratione temporis>).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)