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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018 (Rv. 647768 - 02)

COMODATO - DURATA | Figura atipica - Utilizzo d'immobile - Durata condizionata - Uso conforme alla destinazione negoziale - Estinzione dell'ente comodatario - Meritevolezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647768-02

COMODATO - DURATA

Si connota come figura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., il contratto di comodato - non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c.), né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c.) - in cui le parti abbiano negoziato il potere di restituzione facendo sì che il comodante possa continuare a fare uso della cosa solo al perdurare delle condizioni convenute. (Nella fattispecie, le parti avevano convenuto che il rapporto si sarebbe risolto in caso di estinzione dell'ente morale o di cessazione della sua attività divulgativa culturale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)