Sez. 1 - , Ordinanza n. 8571 del 06/04/2018 (Rv. 647768 - 02)
COMODATO - DURATA | Figura atipica - Utilizzo d'immobile - Durata condizionata - Uso conforme alla destinazione negoziale - Estinzione dell'ente comodatario - Meritevolezza - Fattispecie.
COMODATO - DURATA
Si connota come figura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., il contratto di comodato - non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c.), né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c.) - in cui le parti abbiano negoziato il potere di restituzione facendo sì che il comodante possa continuare a fare uso della cosa solo al perdurare delle condizioni convenute. (Nella fattispecie, le parti avevano convenuto che il rapporto si sarebbe risolto in caso di estinzione dell'ente morale o di cessazione della sua attività divulgativa culturale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)