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Sez. 3, Sentenza n. 6678 del 12/03/2008 (Rv. 602213 - 01)

COMODATO - DURATA | Comodato immobiliare - Previsione di clausola implicante la restituzione del bene nel "caso che il comodante ne abbia necessità" - Contratto atipico - Sussistenza - Contenuto, disciplina ed effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602213-01

COMODATO - DURATA

Si connota come figura atipica, siccome non riconducibile nè al modello legale del comodato a termine (art. 1809 cod. civ.), nè a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 cod. civ.), il contratto di comodato immobiliare con il quale le parti abbiano previsto che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel "caso che il comodante ne abbia necessità". In tale ipotesi, infatti, il comodato è da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che "ex lege" può discendere dall'applicazione dell'art. 1811 cod. civ. e che un termine derivi in relazione all'uso pattuito), ma, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile - nel senso di un bisogno di riavere la cosa per goderne in uno dei modi consentiti dal proprio titolo - che sia incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata. (Nella fattispecie, poichè le parti avevano convenuto che il terreno con annesso locale scantinato rimanesse nella disponibilità del comodatario finchè il comodante ne avesse avuto necessità, senza, però, che di tale necessità fosse stata allegata idonea prova, la S.C., in accoglimento del ricorso e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rilascio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 1811

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)