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Sez. 5 - , Sentenza n. 9787 del 19/04/2017 (Rv. 643632 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO | ICI- Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Parzialità della destinazione agevolata - Decadenza dal beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643632-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - OGGETTO

In tema di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 va interpretato nel senso che è escluso dal beneficio il contribuente che destini le aree ad attività esclusivamente commerciali, mentre ne è ammissibile un uso parzialmente commerciale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)