Sez. 5 - , Ordinanza n. 4066 del 12/02/2019 (Rv. 652784 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - Portata - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l'immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un'opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I), Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 91 bis com. 1, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1 com. 1, Decisione Commissione CEE 19/12/2012 num. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)