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Sez. 3, Sentenza n. 7996 del 01/04/2010 (Rv. 612445 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Cassazione della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio - Giudizio di rinvio - Facoltà di allegazione e di prova - Sussistenza per i soli soggetti pretermessi - Parti già presenti in giudizio - Possibilità di deduzioni difensive - Limiti.
Stato
decisa il 2010-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612445-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

Ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltà di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano già presenti in giudizio hanno la possibilità di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)