Sez. 2, Sentenza n. 4317 del 04/03/2016 (Rv. 639382 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE | Rinvio al giudice d'appello - Rilevazione, da parte del giudice del rinvio, della violazione del contraddittorio e rimessione della causa al giudice di primo grado - Attività incompatibile con l'art. 394 c.p.c. - Omessa impugnazione - Conseguenze - Fase successiva davanti al giudice - Giudizio iniziato "ex novo".
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., il giudice di appello che rimette la causa in primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso nelle precedenti fasi del procedimento di merito e di legittimità, viola l'art. 394 c.p.c. che preclude al giudice del rinvio l'esame dell'integrità del contraddittorio; in tal caso, peraltro, qualora avverso tale pronuncia non sia stata proposta impugnazione, la sentenza acquisisce efficacia irretrattabile e la conseguente fase, tenutasi davanti al giudice cui la causa è stata rimessa, va intesa non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio, ma quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la controversia, senza i vincoli di statuizioni pregresse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)