Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 12/02/1993 (Rv. 480864 - 01)
Competenza civile - Competenza per materia - Imposte e tasse | Tassa per la circolazione degli autoveicoli e sopratassa - Pagamento - Ingiunzione - Opposizione - Giudice competente - Soggetto obbligato al pagamento della imposta - Individuazione - Relativa controversia - Tribunale - Cognizione - Devoluzione - Artt. 9, secondo comma, e 25 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Competenza civile - Competenza per materia - Imposte e tasse
L'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento della cosiddetta tassa per la circolazione degli autoveicoli e della relativa sopratassa, esula dalla disciplina inerente alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto ha ad oggetto un' imposta e la pena pecuniaria ad essa accessoria. Essa pertanto è devoluta alla cognizione del tribunale, ai sensi dell'art. 9, 2 comma e 25 cod. proc. civ., la cui disciplina resta ferma anche dopo la nuova normativa introdotta dalla legge n. 689/81 in forza della espressa riserva contenuta nell'art. 12 di tale legge, pure nel caso in cui, la controversia concerne la individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'imposta (in ipotesi in cui le risultanze del P.R.A. circa l'intestazione del veicolo si assumono difformi per la non operata trascrizione del trasferimento di proprietà in favore di un terzo), involgendo tra gli intestatari e l'Amministrazione finanziaria l'accertamento del rapporto d'imposta nei confronti di un determinato soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)