Sez. 2, Sentenza n. 7103 del 28/03/2006 (Rv. 589003 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Arbitro avvocato - Determinazione del compenso - Scaglioni progressivi - Criteri - Fattispecie.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di determinazione del compenso al collegio arbitrale composto da avvocati, il punto 9 della tabella relativa alla attività del Collegio, che prevede onorari da un minimo di tre milioni di lire ad un massimo di otto milioni di lire per controversie del valore fino a lire 50 milioni ed onorari gradatamente superiori "sul maggior valore" delle controversie, va interpretato nel senso che per le controversie di valore fino a lire 50 milioni gli onorari previsti in relazione a cause non eccedenti tale valore debbano essere corrisposti costituendo essi la base minima di liquidazione e debba poi essere aggiunto loro il solo importo previsto per lo scaglione corrispondente al valore della causa. Pertanto l'onorario aggiuntivo deve essere applicato una volta sola, in relazione al valore della pratica, e, quindi, al corrispondente scaglione di riferimento, restando escluso che sia applicabile soltanto lo scaglione corrispondente al valore della controversia ovvero la sommatoria delle medie di tutti gli scaglioni successivi sino a quello corrispondente al valore della causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato quest'ultimo metodo, in quanto in controversia di valore superiore a un miliardo di lire, ma inferiore ai cinque, aveva liquidato l'importo complessivo di lire 250 milioni, mentre lo scaglione prevedeva un minimo di 65 milioni di lire e un massimo di 180, con l'aggiunta del minimo garantito da tre a otto milioni di lire).
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)