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Sez. L, Sentenza n. 8279 del 01/09/1997 (Rv. 507375 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Indennità di anzianità - Computo - Criteri - Periodo di avventiziato - Rilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507375-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Il passaggio degli autoferrotranvieri e degli altri lavoratori ad essi equiparati dalla categoria di avventizio a quella di ruolo non comporta alcun mutamento del rapporto di lavoro, che rimane integro, non subendo modificazioni tali da far presumere, in difetto di altri specifici elementi, la necessità, o comunque la volontà delle parti addivenire ad una novazione, atteso anche che le eccezioni al ricongiungimento del servizio di avventiziato a quello di ruolo sono tassativamente fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l'indennità di anzianità, in forza dell'inderogabile principio della sua infrazionabilità, va determinata includendo nel calcolo il periodo di avventiziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)