Sez. L, Sentenza n. 1933 del 09/03/1985 (Rv. 439847 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERI - PERIODO DI AVVENTIZIATO - RILEVANZA - ACCORDI COMPORTANTI LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALL'AVVENTIZIATO ALLA SITUAZIONE DI DIPENDENTE DI RUOLO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERI - PERIODO DI AVVENTIZIATO - RILEVANZA - ACCORDI COMPORTANTI LA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALL'AVVENTIZIATO ALLA SITUAZIONE DI DIPENDENTE DI RUOLO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il passaggio del lavoratore subordinato dalla situazione di avventizio a quella di dipendente di ruolo, ove non sia riconducibile ad un patto novativo, presupponente l'attribuzione al lavoratore medesimo di una posizione diversa e più vantaggiosa per mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, configura una mera vicenda di un rapporto unitario, con la conseguenza che, all'atto della cessazione di esso, l'indennità di anzianità, in forza dell'inderogabile principio della sua infrazionabilità (art. 2120 cod. civ.), va commisurata includendo il periodo di avventiziato. Tale principio non può trovare deroga per effetto di accordi che, all'atto di quel passaggio, abbiano comportato la liquidazione delle spettanze del lavoratore inerenti alla pregressa attività, atteso che la validità di siffatti accordi, ancorché riconosciuta dalla legge o dal contratto collettivo in vigore alla data della loro stipulazione, va riscontrata alla stregua della normativa dell'epoca della risoluzione del rapporto, quando matura il diritto alla indennità di anzianità, e, quindi, va esclusa ai sensi dell'art. 2113 cod. civ.. (V 969/78, mass n 390308; (V 1343/75, mass n 374872; (V 1634/73, mass n 364504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)