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Sez. 1, Sentenza n. 21209 del 08/10/2014 (Rv. 632425 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Trasformazione dello Iacp di Catanzaro ed istituzione delle ATERP di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone - Trasferimento dei rapporti già facenti capo al primo - Successione a titolo particolare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632425-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Il trasferimento dei rapporti giuridici già facenti capo all'Iacp di Catanzaro e alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica di Crotone e Vibo Valentia, ai sensi della legge reg. Calabria 30 agosto 1996, n. 27, si configura come una successione a titolo particolare, avente ad oggetto anche i rapporti inerenti al pregresso esercizio delle funzioni nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, che, ove verificatosi nel corso di un giudizio promosso da o nei confronti dell'Iacp, giustifica l'applicazione dell'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il processo può essere proseguito da e nei confronti dell'ATERP di Catanzaro, quale ente risultante dalla trasformazione dell'Iacp, ma l'ATERP territorialmente competente può spiegarvi intervento o esservi chiamata, e la pronuncia richiesta può essere emessa nei suoi confronti, in qualità di effettiva titolare del rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 30/08/1996 num. 27 art. 6, Legge Reg. Calabria 30/08/1996 num. 27 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)