Sez. 6, Sentenza n. 1336 del 27/06/1979 Ud. (dep. 01/02/1980) Rv. 144158 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - FINALITA DELL'ISTIGAZIONE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - FINALITA DELL'ISTIGAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il delitto di istigazione alla corruzione e reato di mera condotta per la cui consumazione e assolutamente ininfluente il verificarsi o meno del fine a cui e preordinata l'istigazione. Pertanto, stabilita la serieta dell'offerta o della promessa e l'idoneita della stessa ad indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio con un giudizio ex ante che tenga conto della entita del compenso, delle qualita personali del destinatario e la posizione economica dello stesso, ossia la rilevante probabilita di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale si che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta, non ha alcuna Rilevanza che il fine propostosi dall'agente abbia maggiori o minori probabilita di essere raggiunto. (nella specie erano state promesse ingenti somme di danaro da un detenuto ad un agente di custodia in cambio di attrezzi utili al fine di realizzare una evasione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)