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Sez. 3, Sentenza n. 11315 del 10/11/1998 (Rv. 520562 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Sentenza di primo grado riformata in appello - Ripetizione di indebito - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520562-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

L'obbligo di pagamento degli interessi sulle somme da restituire, perché ricevute in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva e poi riformata, decorre dalla data della effettiva percezione della somma, non essendo riconducibile allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica esigenza di ripristino della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata che prescinde dalla buona o mala fede dell'"accipiens" tenuto a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Con pari decorrenza devono essere attribuiti eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)