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Sez. 3, Sentenza n. 866 del 11/02/1989 (Rv. 461880 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - RIFORMA DELLA PREDETTA SENTENZA IN GRADO D'APPELLO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461880-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - SENTENZA DI PRIMO GRADO, PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, DI CONDANNA DELL'ASSICURATO - PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA DA PARTE DELL'ASSICURATORE - RIFORMA DELLA PREDETTA SENTENZA IN GRADO D'APPELLO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA RISARCITORIA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

All'assicuratore della responsabilità civile il quale, pur non avendo partecipato al relativo giudizio, abbia - per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1917 cod. civ. - pagato direttamente al danneggiato la somma che l'assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., attesa l'inesistenza sopravvenuta di una legittima causa solvendi senza che rilevi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente e non in dipendenza di errore. (V 4340/80, mass n 408205; (V 2133/76, mass n 380943; (V 758/76, mass n 379414; (V 2332/71, mass n 353205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)