diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 29/03/1976 (Rv. 379806 - 01)

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA BANCA - FUNZIONE DEL SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - DOVERE DELLA BANCA DI ASSICURARE IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA - PARTICOLARE DILIGENZA DELLA BANCA - RESPONSABILITA DELLA BANCA - LIMITI - CASO FORTUITO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA DELLA BANCA - DETERMINAZIONE DELLA COLPA - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1976-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379806-01

CONTRATTI BANCARI - SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELLA BANCA - FUNZIONE DEL SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA - DOVERE DELLA BANCA DI ASSICURARE IDONEE CONDIZIONI DI SICUREZZA - PARTICOLARE DILIGENZA DELLA BANCA - RESPONSABILITA DELLA BANCA - LIMITI - CASO FORTUITO - ACCERTAMENTO DELLA COLPA DELLA BANCA - DETERMINAZIONE DELLA COLPA - CRITERIO.*

Il contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, previsto e regolato dall'art 1839 cod civ, ha la funzione di mettere a disposizione del cliente una complessa struttura materiale, tecnica ed organizzativa, idonea a realizzare condizioni di sicurezza, superiori a quelle raggiungibili dal cliente medesimo nella propria abitazione, tanto con riferimento a manomissioni od attentati intenzionali, quanto con riferimento ad accadimenti meramente colposi, od anche naturali; in relazione a tale funzione, si pone il dovere della banca di assicurare detta idoneita, nel senso specificato, con particolare ed intensa diligenza, trattandosi di obbligazione inerente all'Esercizio di attivita professionale (art 1176 secondo comma cod civ), nonche la rigorosa responsabilita prevista a carico della banca medesima dal citato art 1839 cod civ, nel senso che essa puo liberarsi solo provando un fatto non imputabile ed inevitabile, integrante caso fortuito. Dette peculiarita del contratto devono essere tenute presenti anche nel caso in cui sia rilevante l'indagine sulla gravita o meno della colpa della banca (nella specie, al fine di stabilire la validita o meno, ex art 1229 cod civ, di clausola contrattuale che esonerava la banca da responsabilita risarcitoria oltre un prefissato limite massimo di valore); la misura della colpa, infatti, va posta in relazione all'entita del divario tra la diligenza in concreto osservata e quella che si sarebbe dovuto osservare secondo le norme disciplinanti il rapporto in considerazione. (V 3120/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1839

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)