Sez. 2, Sentenza n. 8442 del 20/08/1990 (Rv. 468934 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DI VENDITA IMMOBILIARE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA CONCLUSIONE DI VENDITA IMMOBILIARE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA - DISTINZIONE - CONSEGUENZE.*
La domanda di accertamento dell'avvenuta vendita immobiliare mediante scrittura privata e quella di esecuzione specifica di una promessa di vendita ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sono diverse per petitum e per causa petendi deducendosi nel primo caso l'avvenuta conclusione di un contratto che ha già prodotto l'effetto reale perseguito dalle parti e nel secondo un negozio ad effetto meramente obbligatorio, di cui si chiede l'attuazione. Ne consegue che il giudice del merito, una volta stabilito, con accertamento di fatto incensurabile in Sede di legittimità se non per vizio di motivazione, che è stata proposta la prima domanda non è tenuto ad accertare se la pretesa contenesse implicitamente la richiesta di esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre una futura vendita. (V 5250/86, mass n 447837).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)