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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28354 del 28/11/2017 (Rv. 647005 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Declaratoria in appello di improcedibilità della chiamata di terzo effettuata dall’attore in primo grado - Soccombenza dell’originario convenuto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647005-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Disposta la chiamata in causa da parte dell'attore del soggetto indicato dal convenuto come terzo responsabile rispetto all'oggetto della domanda, si determina un litisconsorzio necessario processuale in ordine alla invocazione della responsabilità del medesimo, che ha come correlazione l'esclusione di quella dell'originario convenuto. Qualora la domanda venga accolta contro il terzo e questi venga giudicato unico responsabile, ove la sentenza sia appellata ed il convenuto originario si costituisca chiedendone la conferma, nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'improcedibilità della chiamata del terzo e cosi riformata la sentenza di primo grado, il convenuto appellato è soccombente nei confronti del terzo. (Nella specie, relativa a causa di risarcimento danni da infiltrazioni di acqua nell'appartamento dell’attore - conclusasi in primo grado con la condanna del terzo chiamato in causa e, in appello, con la declaratoria di improcedibilità della chiamata - la S.C. ha confermato la condanna alle spese di tutti gli appellati in solido, e fra essi anche dell’originario convenuto, pur non essendo stata accolta la domanda attorea nei suoi riguardi e non avendo egli effettuato la chiamata in causa, atteso che anch’egli aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata dal terzo chiamato, risultando così soccombente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)