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Sulle Opere Pie

Testo vigente

Art. 64

1. Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, e' vietato alla congregazione di carita' accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

2. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65

1. Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66

1. Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.34

Art. 67

1. Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sara' provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68

1. Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di piu' Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino piu' provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

2. Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorita' locali, debbono essere comunicate all'Amministrazione interessata, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

3. Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.34

Art. 69

1. IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA DISPOSTO (CON L'ART.

  1. 32) CHE IL PRESENTE ARTICOLO E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE ART. 68 DELLA L. 17 LUGLIO 1890, N. 6972.34

Art. 70

1. Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro piu' non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perche' siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

2. La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

3. Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71

1. Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

2. In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvedera' il prefetto ai termini dell'art. 63.

Del domicilio di soccorso.

Art. 73

1. I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podesta'.

2. Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podesta', o del marito.34

Art. 74

1. Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75

1. Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalita'.

2. Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono pero' salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76

1. Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.34

Art. 77

1. Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

Disposizioni generali.

Art. 78

1. Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

2. E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

3. Rimane pero' l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

4. L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed e' punito con una penalita' pecuniaria da lire 50 a lire 500.34

5. L'impiegato od addetto in qualsiasi qualita' ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, e' sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva puo' essere dispensato dal servizio.34

Art. 78-a

1. Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorche' si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso o l'istituto mutualistico o assicurativo di diritto pubblico dal quale l'infermo risulti aver titolo all'assistenza.

2. Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso puo' essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

3. Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.34

Art. 78-b

1. L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non puo' effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di poverta' e la necessita' del ricovero, in dipendenza dell'impossibilita' della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

2. In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

3. Qualora, pero', si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo puo' essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

4. Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.34

5. Quando, all'atto del ricovero, risulti che l'infermo ha titolo all'assistenza da parte di un istituto mutualistico od assicurativo di diritto pubblico dovra' anche procedersi alla notifica all'istituto competente, ai fini, nei modi e termini di cui al comma precedente.

6. Nel caso che l'istituto non faccia pervenire all'amministrazione ospedaliera motivata contestazione dell'onere della spedalita' entro il termine di giorni 30 da quello di notifica del ricovero, tale onere si ritiene assunto dall'istituto stesso.

7. In caso di contestazione e ove la spedalita' non venga in tutto o in parte assunta dall'istituto mutualistico o assicurativo, l'importo intero di essa o quello residuo sara' a carico del Comune di domicilio di soccorso, salvo rivalsa di quest'ultimo verso chi di ragione.

8. Nel caso che la spedalita' venga posta - in qualunque momento - a carico di un istituto mutualistico o assicurativo, questo dovra' corrispondere agli ospedali anche il compenso fisso attribuito ai sanitari ospedalieri a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 78-c

1. L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto.34

Art. 78-d

1. I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-a, al rimborso di spese di spedalita', possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

  1. 1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

  2. 2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carita' e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ferma restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorita', per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di poverta'.

3. Nulla e' innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.34

Art. 79

1. Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, dara' per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

2. Eguale facolta' puo' esercitare l'autorita' politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80

1. Le controversie fra Province, Comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita', di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto-legge 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa dal prefetto della Provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero su parere conforme di una Commissione composta dal consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie, dal medico provinciale e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

2. La decisione del prefetto e' definitiva. Contro di essa e' ammesso ricorso soltanto per motivi legittimi.