Sez. L - , Sentenza n. 3059 del 06/02/2017 (Rv. 643079 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dipendenti postali - Assunzioni a termine - Accordo sindacale del 10 luglio 2008 - Inapplicabilità ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Violazione del principio di uguaglianza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti postali, l'accordo del 10 luglio 2008, intervenuto tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali - non avente natura giuridica di contratto per adesione ex art. 1332 c.c. - non può essere applicato agli assunti dopo l'1 gennaio 2006, in forza di contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, esulando detta tipologia contrattuale dall'ambito applicativo dell'accordo, né è ravvisabile in tale esclusione una violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento con i lavoratori assunti con contratti a termine stipulati per le causali di cui all'art. 1 dello stesso decreto, trattandosi di situazioni non omogenee ed oggettivamente incomparabili, e risultando altresì ragionevole la scelta aziendale di consolidare i rapporti di lavoro ancora in essere in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 10/07/2008, Cod. Civ. art. 1332, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)