Sez. L, Sentenza n. 13221 del 26/07/2012 (Rv. 624010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Natura - Specialità ed autonomia della previsione - Ragionevolezza - Sussistenza - Violazione della clausola di "non regresso" - Esclusione - Conseguenza - Causale giustificativa dell'apposizione del termine - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Il tema di contratti di lavoro a tempo determinato, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un'ipotesi di valida apposizione del termine autonoma rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, richiedendo esclusivamente il rispetto dei limiti temporali, percentuali (sull'organico aziendale) e di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e non anche l'indicazione delle ragioni giustificative dell'apposizione del termine, dovendosi escludere che tale previsione sia irragionevole - come positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214 del 2009 - o contrasti con il divieto di regresso contenuto nell'art. 8 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, trattandosi di disposizione speciale, introdotta accanto ad altra analoga previsione speciale, con la quale il legislatore si è limitato ad operare una tipizzazione della ricorrenza di esigenze oggettive, secondo una valutazione di tipicità sociale. Ne consegue che per i relativi contratti di lavoro non opera l'onere di indicare sotto il profilo formale, e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell'apposizione di un termine al rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)