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Sez. 2 - , Sentenza n. 7932 del 28/03/2017 (Rv. 643531 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA | Istituto di vendite giudiziarie - Estinzione della procedura - Diritto al compenso - Presupposti.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643531-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - A MEZZO COMMISSIONARIO E TRAMITE ISTITUTI DI VENDITA

In tema di compenso spettante all’Istituto Vendite Giudiziarie, l’art. 33 del d.m. n. 109 del 1997 deve essere interpretato nel senso che il relativo diritto sussiste anche nell’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva o se la vendita non ha avuto luogo per cause non dipendenti dal detto commissionario, purché quest’ultimo, dopo il conferimento dell'incarico, abbia svolto attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento.(Nella specie, la S.C. ha escluso che sussistesse il diritto dell’IVG al compenso per non aver svolto attività di apprensione e custodia dei beni mobili pignorati).

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 11/02/1997 num. 109 art. 33, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)