Sez. 3, Sentenza n. 18204 del 03/07/2008 (Rv. 605177 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Provvedimento di liquidazione emesso dal giudice dopo l'estinzione del processo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Reclamabilità dinanzi al capo dell'ufficio - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (nella specie, Istituto Vendite Giudiziarie) dev'essere effettuata dal giudice davanti al quale il processo pende: pertanto, una volta dichiarata l'estinzione del processo, il giudice perde il potere di provvedere alla suddetta liquidazione, la quale potrà avvenire solo in esito ad un giudizio ordinario o per ingiunzione. Tuttavia il decreto di liquidazione eventualmente pronunciato dal giudice dopo l'estinzione del processo è viziato ma non abnorme, e dunque è reclamabile entro venti giorni dinanzi al capo dell'ufficio cui appartiene il giudice che l'ha pronunciato, mentre non è ricorribile per cassazione "ex" art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)