Sez. U, Sentenza n. 439 del 21/01/1988 (Rv. 456987 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ADDETTI AD UFFICI LEGALI ED ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ADDETTI AD UFFICI LEGALI ED ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI - AMMISSIBILITÀ.*
Il potere del datore di lavoro di disciplinare l'orario di lavoro, nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, deve essere riconosciuto anche nei riguardi dei dipendenti addetti ad uffici legali ed iscritti all'albo degli avvocati e procuratori, non trovando ostacoli o deroghe nella disciplina della professione forense.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)