Sez. U, Sentenza n. 10178 del 19/10/1990 (Rv. 469487 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PRESSO UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI - MANSIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PRESSO UFFICI LEGALI DI ENTI PUBBLICI - MANSIONI.*
Nel caso di avvocati o procuratori inseriti, con vincolo di subordinazione, presso "uffici legali" di enti pubblici, secondo la previsione dell'art. 3 quarto comma lett. B del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (in deroga al principio dell'incompatibilità dell'Esercizio della professione con impieghi retribuiti), il necessario coordinamento della disciplina professionale con quella del rapporto di lavoro comporta il divieto di assegnazione di compiti meramente amministrativi, non attinenti con detta professione, o comunque contrari alle sue regole deontologiche, ma non osta all'attribuzione, nell'ambito delle attività di natura professionale, di mansioni di diverso contenuto ed importanza né all'assoggettamento ai poteri gerarchici dei superiori, in relazione all'anzianità ed all'inquadramento conseguito da ciascun dipendente. (V 439/88, mass n 456987; (V 115/87, mass n 449904; (V 983/86, mass n 444503).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)