Sez. 1, Sentenza n. 345 del 04/02/1969 (Rv. 338348 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - EVENTUS DAMNI - PRESUNZIONE - INTERESSE DEL CURATORE AL RECUPERO DI UN CREDITO CEDUTO DALL'INSOLVENTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - EVENTUS DAMNI - PRESUNZIONE - INTERESSE DEL CURATORE AL RECUPERO DI UN CREDITO CEDUTO DALL'INSOLVENTE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SUSSISTENZA.*
Nell'Azione revocatoria fallimentare il pregiudizio della par condicio creditorum viene ricollegato dal legislatore al fatto stesso dell'insolvenza, per cui esso e presunto, salva al convenuto la facolta di dimostrare che dall'atto impugnato non e, in definitiva, derivato pregiudizio alcuno per i creditori. Sussiste, pertanto, un interesse del curatore a recuperare in favore della massa, attraverso l'Esercizio dell'Azione revocatoria, un credito ceduto dall'insolvente prima del fallimento, nel periodo in cui l'insolvenza era normativamente presunta. (Conf. Sulla prima parte, 2590-67, mass. 329955 1703-63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)