Sez. 2, Sentenza n. 743 del 17/03/1971 Ud. (dep. 06/12/1971) Rv. 119434 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE VOLTA AD OTTENERE UNA PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE STATUIZIONI CHE PREGIUDICHINO IL RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE VOLTA AD OTTENERE UNA PRONUNCIA SUL RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITA - FONDAMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE STATUIZIONI CHE PREGIUDICHINO IL RISARCIMENTO IN SEDE CIVILE - AMMISSIBILITA.*
Non e consentito alla parte civile, nel caso di proscioglimento dello imputato, di esercitare alcuna impugnazione diretta ad ottenere che il giudice penale superiore si pronunci sulla pretesa al risarcimento del danno, nei casi in cui, escluso il carattere penale del fatto, questo tuttavia rivesta gli estremi di un illecito civile, come appunto accade nel caso in cui l'imputato sia assolto perche il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove sull'elemento soggettivo o per una causa soggettiva di non punibilita o infine per una causa sopravvenuta di Estinzione del reato. Infatti, secondo il sistema processuale vigente, esaurita l'Azione penale in seguito alla sentenza di proscioglimento, viene meno il vincolo di continenza della Azione civile, sicche al danneggiato non rimane altra via che riproporre, nei casi in cui cio e consentito, l'Azione dinanzi al giudice civile. Il diritto d'impugnazione della parte civile, nel caso di sentenza di proscioglimento dell'imputato per alcuna delle cause piu innanzi specificate, non puo concernere che quelle statuizioni che, non essendo sostenute da corretta ed adeguata motivazione, pregiudichino il diritto della persona offesa al risarcimento del danno e alle restituzioni nella competente Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)