Sez. 3, Sentenza n. 4418 del 12/02/1982 Ud. (dep. 27/04/1982) Rv. 153457 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - IRRILEVANZA DELLA CAUSA - FINALITÀ DELL'ART. 644 COD. PEN..*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - IRRILEVANZA DELLA CAUSA - FINALITÀ DELL'ART. 644 COD. PEN..*
Lo stato di bisogno previsto dall'art. 644 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado, purché tale da togliere o limitare notevolmente la libertà di scelta del soggetto passivo. Esso può essere indifferentemente determinato da pericoli, da sventure ed altre cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre colpe inescusabili poiché la norma predetta persegue la finalità di punire l'usuraio quale persona socialmente nociva, che non cessa di essere tale quale che sia la natura o la causa del bisogno del debitore. (Conf mass n 148806).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)