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Sez. 2, Sentenza n. 286 del 12/01/1980 (Rv. 403670 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE TRA DUE FABBRICATI - PROPRIETA COMUNE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AZIONE DEL PROPRIETARIO D'UNO DEI FABBRICATI CONTRO IL PROPRIETARIO DELL'ALTRO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMUNIONE DEL CORTILE AL FINE DELLA RIMOZIONE DI UNA COSTRUZIONE REALIZZATA SU PARTE DI ESSO DAL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403670-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILI, CHIOSTRINE, FINESTRE - CORTILE TRA DUE FABBRICATI - PROPRIETA COMUNE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - AZIONE DEL PROPRIETARIO D'UNO DEI FABBRICATI CONTRO IL PROPRIETARIO DELL'ALTRO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMUNIONE DEL CORTILE AL FINE DELLA RIMOZIONE DI UNA COSTRUZIONE REALIZZATA SU PARTE DI ESSO DAL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO.*

Il cortile ubicato fra due fabbricati deve ritenersi di proprieta comune, ai sensi dell'art 1117 cod civ, qualora ne costituisca accessorio, in quanto stabilmente destinato all'uso ed allo accesso dei medesimi. Ne consegue che la domanda, con la quale il proprietario di un fabbricato chieda, nei confronti del proprietario dell'altro, l'accertamento della comunione di tale cortile, al fine di conseguire la rimozione di una costruzione realizzata dal convenuto su parte del cortile stesso, non e soggetta al rigoroso Onere probatorio previsto in tema di rivendicazione, ma trova sufficiente fondamento nella dimostrazione di detta relazione di accessorieta, evincibile dall'obiettiva situazione dei luoghi, ed anche dagli elementi indiziari forniti dalle risultanze catastali. (V 3411/76, mass n 382181).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)